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Cos’è lo stalking?

Avv. Renato Luigi De Spirito

Stalking

Cos’è lo stalking?

Negli ultimi tempi il reato di stalking è salito alla ribalta per numerosi casi di cronaca.

Difatti, spesso si viene a conoscenza di situazioni spiacevoli in cui un soggetto pone in essere atti di molestia o minaccia nei confronti di un altro soggetto che, in questa circostanza, risulta essere la vittima. Lo stalker può essere chiunque: il partner o chi precedentemente lo è stato, un collega o un amico/a.
Le condotte possono essere realizzate mediante diversi strumenti: di persona, al telefono, tramite social.

Ma andiamo con ordine e cerchiamo di familiarizzare gradualmente con il concetto. La legge disciplina lo stalking all’articolo 612 bis c.p. , rubricato ”Atti persecutori” e sancisce che: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.”

Come già anticipato precedentemente, dalla norma si evince che il reato di stalking presenta varie modalità di realizzazione (telefono, social, di persona), ma diverse sono anche le motivazioni che inducono un soggetto a commetterlo.

Gli atti persecutori sono, infatti, comportamenti invasivi e ripetuti nel tempo che generano, nella persona che li subisce stato di ansia, preoccupazione, turbamento, tanto da indurla ad alterare le proprie abitudini di vita.
L’elemento soggettivo è il dolo generico, poiché sussiste la volontà di porre in essere tali condotte e sottoporle alla vittima. Inoltre, la giurisprudenza ha evidenziato che affinché si realizzi il delitto ex art. 612-bis c.p., è indispensabile “un quid pluris, costituito dal carattere persecutorio degli atti, che unifichi le singole condotte dando vita all’autonoma e più grave figura criminosa”. Pertanto, il quid pluris è costituito dalla reiterazione e il fondato timore per la propria incolumità o per quella di persona legata affettivamente con la conseguente costrizione ad alterare le proprie abitudini.

REITERATAZIONE E STATO DI ANSIA

Relativamente alla reiterazione, la Corte di Cassazione (Cass. pen. Sez.5, Sentenza n. 33842 del 03/04/2018), ha chiarito che “integrano il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis cod. pen. anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, idonee a costituire la “reiterazione” richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale”. Per quanto concerne, invece, il secondo elemento, la Corte di Cassazione (Cass. sez. 5, Sentenza n. 18646 del 17/02/2017) ha affermato che “ai fini dell’integrazione del reato di atti persecutori (art. 612 bis cod. pen.) non si richiede l’accertamento di uno stato patologico ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori – e nella specie costituiti da minacce, pedinamenti e insulti alla persona offesa, inviati con messaggi telefonici o, comunque, espressi nel corso di incontri imposti – abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima”.

Il reato è punito a querela della persona offesa e il termine per la proposizione è di sei mesi.

A seguito delle modifiche apportate all’ultimo comma della norma in esame (D.L. 14.8.2013, n. 93, come convertito dalla L. 15.10.2013, n. 119), la remissione della querela può essere soltanto processuale, effettuata cioè dinanzi a un ufficiale di polizia o all’autorità giudiziaria.

La querela, però, è irrevocabile «se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’art. 612, secondo comma».

Tuttavia, sussistono circostanze in cui si procede d’ufficio, ovvero quando il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità o se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

PROVVEDIMENTI CAUTELARI

La legge, infine, prevede anche strumenti cautelari prima dell’accertamento della responsabilità penale:
– prima dell’inizio del procedimento penale, la persona offesa può chiedere al questore di ammonire oralmente l’autore della condotta di stalking con una procedura amministrativa ma che potrebbe avere risvolti penali;
– dopo l’inizio del procedimento penale, può essere applicata la misura cautelare coercitive del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa o, nei casi più gravi, gli arresti domiciliari o il carcere.

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