Il reato di lesioni personali è disciplinato nel Codice Penale italiano agli articoli 582 e seguenti. Ecco cosa prevede generalmente il reato di lesioni personali:
Articolo 582: questo articolo definisce il reato di lesioni personali. Le lesioni personali si configurano quando una persona cagiona ad un’altra un danno alla salute che non sia soltanto un’offesa alla sua integrità fisica o psichica, ma abbia anche una rilevanza sanitaria.
Se le lesioni personali sono cagionate con violenza o minaccia per motivi di vendetta privata o di odio razziale, etnico, nazionale o religioso, la pena è aumentata fino alla metà.
Se le lesioni personali sono cagionate in presenza di uno o più figli minori della vittima o di persona convivente con la vittima, la pena è aumentata fino alla metà.
Se le lesioni personali causano una malattia di particolare gravità o una menomazione permanente di una funzione, l’autore del reato è punito con la reclusione da due a sette anni.
Se le lesioni personali sono cagionate con l’uso di una sostanza o un metodo idoneo a nuocere gravemente alla salute, la pena è aumentata.
Le pene possono essere aumentate ulteriormente se le lesioni personali causano una malattia o una menomazione permanente di una funzione, o se sono aggravate da particolari circostanze come l’odio razziale o l’essere commesse in presenza di minori.
In sostanza, il reato di lesioni personali si configura quando una persona arreca ad un’altra un danno alla salute, e può essere punito con una pena detentiva variabile a seconda della gravità delle lesioni e delle circostanze aggravanti.
Esistono infatti quattro tipi di lesioni, distinti in base alla gravità:
Lesioni personali lievissime: sono punite a querela della persona offesa, ove non superiori ai venti giorni;
Lesioni personali lievi: si tratta di lesioni con una malattia di durata compresa tra i 21 e i 40 giorni;
Lesioni personali gravi: se dalla lesione deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, un’incapacità di svolgere ordinarie attività per un tempo superiore ai 40 giorni o un indebolimento permanente di un senso o di un organo.
Lesioni personali gravissime: quando la malattia non è più curabile e dunque comporta un danno permanente (per esempio, provoca la perdita di un senso, di un arto, di un organo, della capacità di procreare, oppure la deformazione o uno sfregio permanente del viso).
Ovviamente la pena differisce molto in base alla gravità della lesione riportata.
Se hai cagionato delle lesioni personali a qualcuno o ne sei stato vittima, posso aiutarti a decidere come procedere per difenderti al meglio o per ottenere un risarcimento per i danni subiti.