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Cos’è il reato di furto?

Avv. Renato Luigi De Spirito

furto

Cos’è il reato di furto?

In Italia, il reato di furto è disciplinato dall’articolo 624 del Codice Penale.
Il furto consiste nel sottrarre una cosa mobile altrui, per appropriarsene, con l’intento di farla propria o di farla avere ad altri, senza il consenso del proprietario.

Perché un’azione sia considerata furto, devono essere soddisfatti alcuni elementi:

  1. Sottrazione: È necessario che il bene sia stato effettivamente preso dalla sua posizione originaria. Anche una piccola spostamento può costituire sottrazione, purché sia tale da conferire il controllo sul bene.
  2. Cosa mobile: Il bene oggetto del furto deve essere mobile. Ciò significa che deve essere suscettibile di essere trasportato da un luogo all’altro.
  3. Altrui: Il bene deve appartenere a qualcun altro, non al soggetto che commette il furto.
  4. Intento di appropriazione: Deve esserci l’intento di appropriarsi del bene in modo permanente o temporaneo.
  5. Assenza di consenso: Il furto avviene senza il consenso del proprietario o di chi ha il diritto di possesso sul bene.

Il furto può essere punito con sanzioni penali che variano a seconda del valore della cosa sottratta e delle circostanze specifiche del caso. In Italia, le pene per il furto vanno da multe a reclusione, a seconda della gravità del reato.

In particolare l’art. 624 del codice penale prevede che:
Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.
Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)
“.

Soggetto attivo del reato può essere “chiunque”. Il delitto di furto è infatti reato comune.
Soggetto passivo del reato, invece, è colui che intrattiene una “relazione di interesse” giuridicamente rilevante con la cosa sottratta. Il soggetto passivo, pertanto, può sia coincidere col titolare del diritto stesso, sia essere il “semplice detentore della cosa che dalla sua sfera di possesso viene passata nella altrui signoria” (Cassazione Penale n. 7598/1990).
Gli elementi costitutivi del reato di furto sono dunque la condotta, l’oggetto materiale, l’evento, e l’elemento psicologico.
Ai sensi dell’art. 624 è considerata “cosa mobile altrui” anche l’energia elettrica e ogni altra fonte energetica che abbia valore economico.

Furto in abitazione

Ipotesi aggravata e purtroppo spesso affrontata dai giudici è quella del furto in abitazione prevista dall’art. 624bis del codice penale.
Quest’ultimo prevede che:
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.
La pena è della reclusione da da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell’articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all’articolo 61.
Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all’articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti
“.

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