La locuzione, di origine anglosassone, lascia subito intendere la condotta che la stessa vuole indicare , poiché affianca la parola “vendetta” (revenge) a quella di pornografia. Molteplici sono gli episodi e innumerevoli sono le vittime che hanno visto la propria immagine diffondersi in maniera “virale” senza averlo mai voluto o dopo essere state immortalate a loro insaputa.
CODICE ROSSO
In Italia, fino all’agosto 2019, non esisteva alcuna legge specifica in materia e l’unica possibilità riconosciuta alle vittime era quella di fare riferimento alla normativa sui reati di diffamazione, estorsione, violazione della privacy.
Nel tempo ciò è stato ritenuto insufficiente.
Infatti, a seguito di un dibattito su vari casi di “revenge porn”, si è deciso di introdurre un’autonoma figura delittuosa, volta a reprimere il fenomeno. Ad oggi il reato è disciplinato dall’art.612-ter del codice penale, rubricato “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”.
ARTICOLO 612-TER DEL CODICE PENALE
L’articolo preso in esame persegue coloro che diffondono illecitamente fotografie o video che mostrano persone impegnate in attività sessuali o ritratte in pose sessualmente esplicite, in assenza di consenso da parte della persona o delle persone coinvolte. Il delitto è stato collocato nella Sezione III del Codice penale, dedicata ai delitti contro la libertà morale, e a sua volta inserita nel Capo III (“Dei delitti contro la libertà individuale”) del Titolo XII del Codice Penale (“Delitti contro la persona”).
Il Decreto Legge 139/21 è intervenuto, su segnalazione del Garante della Privacy, mostrando una particolare attenzione nei confronti delle persone, soprattutto quelle più giovani, che rischiano di essere vittime del reato: il provvedimento ha introdotto all’interno del “Codice in materia di protezione dei dati personali” (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) l’art. 144-bis rubricato “Revenge Porn” il quale prevede che “chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza il suo consenso in violazione dell’art. 612-ter del codice penale, può rivolgersi, mediante segnalazione o reclamo al Garante“.
Quest’ultimo, entro 48 ore dal ricevimento della richiesta, provvederà ai sensi dell’articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 e degli articoli 143 e 144 del Codice Privacy, apportando le adeguate indagini. Il D.L. 139/2021 va dunque ad estendere anche agli ultraquattordicenni la possibilità di effettuare direttamente segnalazioni al Garante in relazione al Revenge porn; inoltre, nel caso in cui le immagini o i video riguardino minori, la richiesta potrà essere effettuata anche dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
ELEMENTO OGGETTIVO E SOGGETTIVO
L’art. 612-ter c.p. appare come una norma complessa in quanto distingue due diverse fattispecie.
Al primo comma, la norma afferma che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque “invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate“.La pena in questi casi è quella della reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.
L’incipit della disposizione è dunque costituito da una clausola di salvezza (salvo che il fatto costituisca più grave reato) indicativa del fatto che sia possibile applicare altre e più gravi norme incriminatrici, ad esempio quella dell’estorsione nel caso in cui la diffusione delle immagini o dei video sia strumentale all’ottenimento di denaro.
Oltre a trattarsi di reato comune (che può essere commesso da “chiunque”) sul piano dell’elemento soggettivo, la condotta di cui al comma 1 dell’art. 612-ter, si caratterizza per il dolo generico: è sufficiente, cioè, che l’agente abbia la consapevolezza e la volontà di compiere la condotta vietata.
Al comma 2, il legislatore pone l’attenzione sui diversi casi in cui è la stessa vittima a consegnare le immagini o i video che la riguardano all’autore del reato e che, in non poche occasioni, la loro diffusione avvenga da parte di soggetto diverso da chi le immagini o i video ha realizzato o sottratto. Per questo, viene sanzionata anche la condotta di coloro che condividono delle immagini illecitamente diffuse dall’autore del reato: alla stessa pena, dunque, è sottoposto anche chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video suddetti, li diffonda a sua volta.
L’agente deve agire, tuttavia, al fine di recare danno alla persona rappresentata nelle immagini o nei video. Pertanto, è richiesto che la condotta del soggetto attivo sia animata dal dolo specifico.
LE AGGRAVANTI
La norma prevede poi, ai commi 3 e 4, due circostanze aggravanti.
La prima è un’aggravante comune (aumento di pena) nei casi in cui la diffusione illecita sia commessa dal coniuge, da chi separato o divorziato, o da persona legata alla vittima da relazione affettiva, nonché che nei casi in cui la diffusione sia avvenuta con l’utilizzo di strumenti informatici o telematici.
La seconda è un’aggravante a effetto speciale, con aumento di pena da un terzo alla metà, nei casi in cui la diffusione delle immagini o dei video a contenuto sessualmente esplicito abbia come vittima una persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o una donna in stato di gravidanza.
COME SI DENUNCIA IL REATO DI REVENGE PORN?
La procedibilità è disciplinata dal comma 5 dell’art. 612-ter c.p. e prevede la querela di parte (della persona offesa), il cui termine per la proposizione è fissato in sei mesi. In caso di sua remissione, questa è prevista solo in sede processuale.
Se la vittima è un minore o una donna in gravidanza, il reato è procedibile d’ufficio e ciò significa che chiunque, non solo la vittima può presentare la denuncia per far avviare le indagini. La segnalazione al Garante della Privacy può farla chiunque: parenti, amici, conoscenti, il proprio avvocato ecc
COME CAPIRE DI ESSERE VITTIMA?
I casi di revenge porn sono molto più diffusi e colpiscono sia uomini che donne. Ovviamente si è vittima nel caso in cui si scopra la diffusione di proprie foto o video (di nudo, di rapporti sessuali avvenuti in privato) senza acconsentirne la circolazione.