L’art. 628 del codice penale prevede che “Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s’ impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da € 927 a € 2.500.
Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità.
La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da € 2.000 a € 4.000;
1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d’incapacità di volere o di agire;
3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell’associazione di cui all’art. 416 bis;
3 bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624 bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
3 ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;
3 quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;
3 quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.
Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’articolo 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 2.500 a euro 4.000.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3, 3 bis, 3 ter e 3 quater, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti”.
Soggetto attivo del reato può essere chiunque, trattandosi di reato comune.
La rapina è inoltre un reato complesso, si tratta cioè di un’ipotesi delittuosa composta dalla condotta tipica del furto e dalla violenza o minaccia, posta in essere al fine di appropriarsi della cosa o di assicurarsi l’impunità in seguito alla sottrazione.
La prima fattispecie è rappresentata dalla rapina propria, in cui la violenza o minaccia è posta in essere per appropriarsi della cosa, al fine di vincere la resistenza del soggetto che la detiene.
La seconda fattispecie è invece rappresentata dalla rapina impropria, in cui la violenza o minaccia sono poste in essere successivamente alla sottrazione della cosa, al fine di assicurarne a sé o al altri il possesso, o per procurare a sé o ad altri l’impunità.
Per la sussistenza del reato è richiesto il dolo specifico costituito dalla volontà di procurarsi un ingiusto profitto.