L’art. 314 del codice penale prevede che “il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”.
Il peculato è un reato proprio e, in quanto tale, può essere commesso solamente dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio.
È richiesta l’appropriazione di denaro o altra cosa mobile con un comportamento simile a chi è proprietario del bene.
Il secondo comma prevede poi il peculato d’uso, che si configura quando il funzionario pubblico si appropria della cosa al solo scopo di farne uso momentaneo e, dopo tale uso, la restituisce immediatamente.
Un esempio molto comune è l’uso per fini personali, da parte del pubblico dipendente, del telefono assegnatogli per esigenze di ufficio; in questo caso l’agente usa il telefono non per finalità legate al lavoro svolto, ma per fini personali.
Attenzione però perché pur se è un reato proprio, il peculato può essere commesso anche da chi non immagina nemmeno di essere un pubblico ufficiale o un incarico di pubblico servizio in determinate situazioni, come un amministratore di sostegno ad esempio.
La Cassazione infatti ha statuito che integra il delitto di peculato la condotta dell’amministratore di sostegno che, essendo abilitato ad operare sul libretto di deposito postale intestato alla persona sottoposta ad amministrazione, si appropria delle somme di denaro giacenti sullo stesso (nella specie corrispondenti alla differenza contabile tra i prelievi e le spese documentate) per finalità non autorizzate e comunque estranee agli interessi dell’amministrato.