Violare la privacy di un’altra persona può essere molto pericoloso oltre che costituire un reato.
L’art.615-ter del codice penale, rubricato “accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico” prevede infatti che “chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l´interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici d´interesse militare o relativi all´ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque d´interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d’ufficio”.
Con questa norma si tutela il cosiddetto “domicilio informatico” con delle vere e proprie sanzioni penali piuttosto rigide, posto che il bene che si aggredisce con un accesso abusivo è la privacy del titolare del domicilio digitale.
Il sistema informatico o telematico, infatti, altro non è che estensione della sfera personale del titolare, proiettata nella sua manifestazione virtuale e digitale, oggi senz’altro attenzionata tantissimo rispetto al passato.
E attenzione perché il reato sussiste anche quando si è legittimati ad accedere al sistema informatico, ma si effettuino attività che esulano dalle autorizzazioni.
La cassazione ha infatti statuito che integra il delitto previsto dall’art. 615-ter, comma 2, n. 1, c.p. la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l’accesso (nella specie il Registro informatizzato delle notizie di reato, c.d. Re.Ge.), acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee e comunque diverse rispetto a quelle per le quali, soltanto, la facoltà di accesso gli è attribuita (nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la condanna ad un funzionario di cancelleria, il quale, sebbene legittimato ad accedere al Registro informatizzato delle notizie di reato, conformemente alle disposizioni organizzative della Procura della Repubblica presso cui prestava servizio, aveva preso visione dei dati relativi ad un procedimento penale per ragioni estranee allo svolgimento delle proprie funzioni, in tal modo realizzando un’ipotesi di sviamento di potere).