Fondamentale per rispondere a tale interrogativo è analizzare l’art. 256 del decreto legislativo 152 del 2006. Quest’ultimo prevede che:
“fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29 quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi”.
È dunque senz’altro vietato effettuare uno smaltimento illecito di rifiuti posto che vi è sempre la necessità di dotarsi delle relative autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
Su tale aspetto, per “rifiuto” si intende qualsiasi oggetto o sostanza che rientri nelle categorie riportate nell’allegato A alla parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006.
I rifiuti sono inoltre classificati in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Chiaramente per i rifiuti pericolosi sono state previste sanzioni più gravi.
E si badi bene, non è necessario essere imprenditori per incappare nella commissione di tale reato poiché correttamente la Cassazione ha affermato in più occasioni che si tratta di reato comune che può essere dunque commesso anche da chi svolge attività di gestione dei rifiuti in modo secondario o consequenziale all’esercizio di una attività primaria diversa. Nel dettaglio, “ai fini della configurabilità del reato di gestione abusiva di rifiuti, non rileva la qualifica soggettiva dell’agente, bensì la concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi, che può essere svolta anche di fatto o in modo secondario“.
Anche chi realizza una discarica non autorizzata è passibile di sanzione penale posto che il comma 3 dell’art. 256 prevede che “chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi”.
